1. Nelle imprese con più di quindici dipendenti e negli enti pubblici e privati il piano formativo è definito mediante accordo a livello sindacale aziendale nel quadro di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. L'accordo indicato al comma 1 definisce:
a) i fabbisogni formativi in riferimento alle strategie aziendali, con particolare riguardo ai bisogni di aggiornamento e di qualificazione dei lavoratori a rischio di obsolescenza professionale, con livelli formativi più bassi, di età avanzata o in condizioni di svantaggio;
b) l'entità del finanziamento aziendale;
c) la partecipazione dei lavoratori in termini di utilizzo dei dispositivi contrattuali esistenti volti a rendere conciliabili i tempi della formazione con i tempi e con gli stili di vita dei lavoratori; è in ogni caso assicurato ad ogni lavoratore dipendente un pacchetto individuale di venti ore annue, cumulabile nell'arco di sei anni, destinato alla formazione professionale continua;
d) l'impatto delle competenze acquisite dai lavoratori sui sistemi di inquadramento e di mobilità orizzontale e verticale.